P. Q. M. Il t.a.r. per la Puglia, seconda sezione, di Lecce, accoglie - in via interinale e provvisoria e nelle more della decisione da parte della Corte costituzionale - l'istanza cautelare proposta dal ricorrente; Visti gli artt. 1 della legge n. 1/1948 e 23 della legge n. 87/1953, riservata ogni altra decisione sul rito, nel merito e sulle spese, sospende il giudizio di che trattasi fino alla decisione della Corte costituzionale e ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per l'esame della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 4, terzo comma, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, in relazione agli artt. 3 e 36 della Costituzione; Ordina alla segreteria di procedere con urgenza alla notificazione della presente ordinanza alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' alla comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Lecce nella camera di consiglio del 22 ottobre 1997. Il presidente: Catoni L'estensore: Pasca 98C0092