P. Q. M. Sospende il giudizio, disponendo l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza venga notificata a cura della cancelleria alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' comunicata ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Potenza, addi' 13 febbraio 1998 Il presidente: Borraccia 98C0632