P. Q. M.
   Letti gli artt. 134 segg. della Costituzione;
   Visto l'art. 1 della legge costituzionale 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita' costituzionale dell'art. 30-ter, comma quarto, lett.  c)
 della  legge  26  luglio 1975 n. 354, con riferimento agli artt.  3 e
 31, secondo comma, della Costituzione, nella parte in cui si  applica
 ai minorenni;
   Dispone  la sospensione del procedimento in corso e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Ordina la notifica della presente ordinanza al condannato, al  p.m.
 in  sede, al Presidente del Consiglio dei Ministri e la comunicazione
 della stessa al Presidente della Camera dei Deputati e al  Presidente
 del Senato della Repubblica.
     L'Aquila, addi' 26 marzo 1998
                  Il magistrato di sorveglianza: Eramo
 98C0646