P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e seguenti, legge n. 87/1953:
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  513,  comma  2  c.p.p.,  per
 violazione dei principi di cui all'art. 3 della Costituzione;
   Sospende il processo;
   Da'  mandato  al  cancelliere  per  la notificazione della presente
 ordinanza  al  Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per   la
 comunicazione  della  stessa  ai Presidenti del Senato e della Camera
 dei deputati;
   Ordina la trasmissione alla Corte  costituzionale  degli  atti  del
 presente  processo  e della presente ordinanza, unitamente alla prova
 delle avvenute notificazioni e comunicazioni.
     Pescara, addi' 11 giugno 1998
                                       Il pretore: (firma illeggibile)
 98C1009