P. Q. M. Visti gli artt. 23 e seguenti, legge n. 87/1953: Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 513, comma 2 c.p.p., per violazione dei principi di cui all'art. 3 della Costituzione; Sospende il processo; Da' mandato al cancelliere per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della stessa ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati; Ordina la trasmissione alla Corte costituzionale degli atti del presente processo e della presente ordinanza, unitamente alla prova delle avvenute notificazioni e comunicazioni. Pescara, addi' 11 giugno 1998 Il pretore: (firma illeggibile) 98C1009