P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e ss., legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Solleva, in quanto rilevante  e  non  manifestamente  infondata  in
 relazione  agli  artt.  3,  24,  111  e  112  Cost.,  la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 6,  comma  5,  legge  7  agosto
 1997,  n.  267,  nella parte in cui non si applica anche alla ipotesi
 disciplinata dal comma 1 della stessa norma;
   Sospende  il  presente  procedimento  limitatamente  ai   capi   di
 imputazione per cui non e' stata concessa sentenza;
   Manda   alla   cancelleria  per  la  notificazione  della  presente
 ordinanza alla  Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri  e  per  la
 comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento;
   Dispone  la  trasmissione  degli  atti  del  procedimento  e  della
 presente ordinanza alla Corte costituzionale.
     Patti, addi' 20 aprile 1998
                                                      Il giudice: Celi
 98C1010