P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss., legge 11 marzo 1953 n. 87; Solleva, in quanto rilevante e non manifestamente infondata in relazione agli artt. 3, 24, 111 e 112 Cost., la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 5, legge 7 agosto 1997, n. 267, nella parte in cui non si applica anche alla ipotesi disciplinata dal comma 1 della stessa norma; Sospende il presente procedimento limitatamente ai capi di imputazione per cui non e' stata concessa sentenza; Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle Camere del Parlamento; Dispone la trasmissione degli atti del procedimento e della presente ordinanza alla Corte costituzionale. Patti, addi' 20 aprile 1998 Il giudice: Celi 98C1010