P. Q. M. Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante per la definizione del giudizio e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 459, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il giudice, se ritiene necessarie ulteriori indagni a seguito della richiesta di decreto penale avanzata dopo la scadenza del termine per le indagni preliminari, fissi un termine al p.m. per il compimento delle stesse, per violazione delle norme di cui agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone la sospensione del procedimento penale e l'invio degli atti alla Corte costituzionale; Ordina che la presente ordinanza, a cura della cancelleria sia comunicata al p.m. in sede nonche' notificata agli imputati, ai difensori di fiducia avv.ti P. Tommasino ed E. Occhialini del foro di Udine, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Udine, addi' 7 luglio 1998 Il giudice: Beltrame 98C1033