P. Q. M.
   Visti gli artt. 23 e segg. legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara   rilevante   per   la  definizione  del  giudizio  e  non
 manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
 dell'art. 459, comma 3, c.p.p., nella parte in cui non prevede che il
 giudice,  se  ritiene  necessarie  ulteriori  indagni a seguito della
 richiesta di decreto penale avanzata dopo la scadenza del termine per
 le indagni preliminari, fissi un termine al p.m.  per  il  compimento
 delle  stesse,  per  violazione  delle norme di cui agli artt. 3 e 24
 della Costituzione;
   Dispone la sospensione del procedimento penale e l'invio degli atti
 alla Corte costituzionale;
   Ordina che la presente ordinanza,  a  cura  della  cancelleria  sia
 comunicata  al  p.m.  in  sede  nonche'  notificata agli imputati, ai
 difensori di fiducia avv.ti P. Tommasino ed E. Occhialini del foro di
 Udine, nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e  comunicata
 ai Presidenti delle due Camere del Parlamento.
     Udine, addi' 7 luglio 1998
                         Il giudice: Beltrame
 98C1033