P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, cosi' statuisce; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di costituzionalita' dell'art. 9 della legge 7 febbraio 1990, n. 19, nella parte in cui appone il termine perentorio di 90 giorni per la conclusione del procedimento disciplinare, per contrasto con gli artt. 3 e 97 della Costituzione; Sospende il giudizio; Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria della sezione, che provvedera' altresi' alla notifica della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e alla comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Torino, in camera di consiglio, addi' 2 aprile 1998. Il presidente: Montini Il referendario, estensore: Massari 98C1046