P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, cosi' statuisce;
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 costituzionalita'  dell'art.  9  della legge 7 febbraio 1990, n.  19,
 nella parte in cui appone il termine perentorio di 90 giorni  per  la
 conclusione  del  procedimento  disciplinare,  per  contrasto con gli
 artt. 3 e 97 della Costituzione;
   Sospende il giudizio;
   Dispone l'invio degli atti alla Corte costituzionale, a cura  della
 segreteria  della  sezione,  che  provvedera'  altresi' alla notifica
 della presente ordinanza alle parti e al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e alla comunicazione ai  Presidenti  delle  due  Camere  del
 Parlamento.
   Cosi'  deciso  in  Torino,  in  camera di consiglio, addi' 2 aprile
 1998.
                         Il presidente: Montini
                                   Il referendario, estensore: Massari
 98C1046