P. Q. M.
   La  commissione,  visti gli artt. 134 Cost., legge 11 marzo 1953 n.
 87;
   Dichiara rilevante e non manfiestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  dell'art.  47, commi 1 e 2, del decreto
 legislativo 15 novembre 1993 n. 507,  per  violazione  dell'art.  76,
 primo comma, della Costituzione, con riferimento alla legge delega 23
 ottobre 1992 n. 421, art. 4, comma 4;
   Dispone  la  sospensione  del  giudizio  in corso e la trasmissione
 degli atti alla Corte costituzionale;
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata alle parti  ed  al
 Presidente  del  Consiglio  dei  Ministri  e  che  sia  comminata  al
 Presidente del Senato ed al Presidente  della  Camera  dei  deputati,
 mandando  alla  segreteria  della  commissione  per l'adempimento dei
 suddetti incombenti.
     Taranto, addi' 5 novembre 1997
                   Il presidente relatore: Fischetti
 99C0093