P. Q. M. La Corte di cassazione, a sezioni unite, dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 12 della legge 3 gennaio 1981, n. 1, per contrasto con gli artt. 3, 24, 101 e 104 della Costituzione, nei limiti precisati in motivazione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato; Ordina la sospensione del presente giudizio. Cosi' deliberato in Roma, nella camera di consiglio delle sezioni unite civili della Corte suprema di cassazione, addi' 13 luglio 1990. Il presidente: (firma illeggibile) 99C0141