Per questi motivi
                        LA CORTE COSTITUZIONALE
   Dichiara  non  fondata  la questione di legittimita' costituzionale
 dell'articolo 17, comma  3,  della  legge  della  Regione  Umbria  26
 ottobre 1994, n. 35 (Riordino delle funzioni amministrative regionali
 in  materia  di  agricoltura  e  foreste:  scioglimento  dell'Ente di
 sviluppo agricolo in Umbria  -  ESAU  -  e  istituzione  dell'Agenzia
 regionale  umbra  per  lo  sviluppo  e l'innovazione in agricoltura -
 ARUSIA  -),  sollevata,  in   riferimento   all'articolo   97   della
 Costituzione,  dal tribunale amministrativo regionale dell'Umbria con
 l'ordinanza indicata in epigrafe.
   Cosi' deciso  in  Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
 Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 1999.
                        Il Presidente: Vassalli
                        Il redattore: Mezzanotte
                        Il cancelliere: Di Paola
   Depositata in cancelleria il 19 febbraio 1999
                Il direttore della cancelleria: Di Paola
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