P. Q. M. Sospende il giudizio in corso; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per la risoluzione della questione di legittimita', in riferimento agli artt. 3, 24, 113 della Costituzione, dell'art. 37, comma 1, del d.P.R. 20 gennaio 1986, n. 43 (istituzione del Servizio di riscossione dei tributi e di altre entrate dello Stato e di altri enti pubblici), emanato ai sensi dell'art. 1, primo comma, della legge 4 ottobre 1986, n. 657 (delega al Governo per la istituzione e la disciplina del servizio di riscossione dei tributi), nella parte in cui, attribuendo ai concessionari del servizio la riscossione coattiva delle tasse automobilistiche, disciplinata dal d.P.R. 29 settembre 1973, n. 602 (disposizioni sulla riscossione delle imposte sul reddito - tit. II - riscossione coattiva, artt. 45 e seguenti) esclude (art. 54 di tale d.P.R.) l'esperibilita' dell'opposizione prevista dall'art. 615 c.p.c. Manda alla cancelleria per la notificazione della presente ordinanza alle parti ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione della medesima ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Nola, addi' 22 dicembre 1998 Il pretore: Stallone 99C0251