P. Q. M.
   Visti  gli  artt.  134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo
 1953, n. 87, deferisce alla  Corte  costituzionale  la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  del  comma  2  lettera a) e del comma 4
 dell'art.  208  del  decreto  legislativo  n.  285/1992  cosi'   come
 modificato  col  decreto  legislativo n. 360/1993, nella parte in cui
 consente di destinare  a  previdenza  integrativa  del  personale  di
 polizia  ivi indicato (nel caso di specie, municipale), una parte dei
 proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice
 della strada per contrasto con l'art. 97 della Costituzione;
   Dispone    l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale, a cura della segreteria di questo tribunale;
   Ordina altresi' che, a cura della medesima segreteria, la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti  della  Camera  dei
 deputati e del Senato della Repubblica;
   Sospende  il  giudizio  in  corso  introdotto  con  il  ricorso  in
 epigrafe.
    Cosi' deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 12  novembre
 1998.
                    Il presidente f.f.: Mozzarelli
                                             Il cons. rel. est.: Brini
 99C0548