P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87, deferisce alla Corte costituzionale la questione di legittimita' costituzionale del comma 2 lettera a) e del comma 4 dell'art. 208 del decreto legislativo n. 285/1992 cosi' come modificato col decreto legislativo n. 360/1993, nella parte in cui consente di destinare a previdenza integrativa del personale di polizia ivi indicato (nel caso di specie, municipale), una parte dei proventi delle sanzioni amministrative pecuniarie previste dal codice della strada per contrasto con l'art. 97 della Costituzione; Dispone l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale, a cura della segreteria di questo tribunale; Ordina altresi' che, a cura della medesima segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica; Sospende il giudizio in corso introdotto con il ricorso in epigrafe. Cosi' deciso in Bologna nella Camera di consiglio del 12 novembre 1998. Il presidente f.f.: Mozzarelli Il cons. rel. est.: Brini 99C0548