Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi a) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, lettera a) della legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 25 (Disposizioni per i centri interaziendali per l'addestramento professionale nell'industria), nella parte in cui prevede che i magistrati della Corte dei conti nominati come membri dei collegi dei revisori debbano essere scelti fra quelli in servizio presso le sezioni per la Regione Siciliana; b) dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 22 della legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, recante "Norme riguardanti l'Ente di sviluppo agricolo (ESA), l'Istituto regionale della vite e del vino (IRVV), l'Azienda siciliana trasporti (AST), l'Istituto regionale per il credito alla cooperazione (IRCAC), la Cassa regionale per il credito alle imprese artigiane (CRIAS), e l'Ente acquedotti siciliani (EAS)", nella parte in cui prevede che anche i magistrati della Corte dei conti chiamati a far parte di organi collegiali di controllo di enti pubblici regionali debbono essere nominati tra quelli in servizio nel territorio della Regione; c) dichiara non fondate le questioni di legittimita' costituzionale dell'art. 5, primo comma, lettera a - salvo quanto disposto sopra, al capo a - e terzo comma, della predetta legge della Regione Siciliana 6 marzo 1976, n. 25, e dell'art. 15 della predetta legge della Regione Siciliana 14 settembre 1979, n. 212, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 97, 100, 104, 107, 108 e 116 della Costituzione, nonche' agli articoli 14, 17 e 23 dello statuto della Regione Siciliana, dal Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana con le ordinanze in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 1999. Il Presidente: Granata Il redattore: Onida Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 3 giugno 1999. Il direttore della cancelleria: Di Paola 99C0620