P. Q. M. Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante ai fini della decisione e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 59, secondo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora venga interpretato nel senso che per la concessione del beneficio della sostituzione della pena detentiva e' necessario che siano trascorsi dieci anni fra il fatto e la sentenza con cui viene inflitta la pena da sostituire, ai sensi di cui in motivazione. Sospende il presente procedimento ed ordina l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Manda alla cancelleria per la notifica della presente ordinanza alle parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica e al Presidente della Camera dei deputati. Messina, addi' 30 gennaio 1999 Il pretore: D'Arrigo 99C0638