P. Q. M.
   Visti gli artt. 134 Cost. e 23, legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante  ai  fini  della decisione e non manifestamente
 infondata la questione di legittimita' costituzionale  dell'art.  59,
 secondo  comma,  della  legge 24 novembre 1981, n. 689, qualora venga
 interpretato nel senso che per la  concessione  del  beneficio  della
 sostituzione  della  pena detentiva e' necessario che siano trascorsi
 dieci anni fra il fatto e la sentenza con cui viene inflitta la  pena
 da sostituire, ai sensi di cui in motivazione.
   Sospende   il   presente   procedimento   ed   ordina   l'immediata
 trasmissione degli atti alla Corte costituzionale.
   Manda alla cancelleria per la  notifica  della  presente  ordinanza
 alle  parti del giudizio e al Presidente del Consiglio dei Ministri e
 per la comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica  e  al
 Presidente della Camera dei deputati.
     Messina, addi' 30 gennaio 1999
                          Il pretore: D'Arrigo
 99C0638