P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata "la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10, c.p.p., in relazione agli artt. 3, 13 e 24 della Costituzione, nella parte in cui non e' prevista la perdita di efficacia dell'ordinanza che dispone la misura coercitiva in caso di non immediato avviso della presentazione della richiesta di riesame all'autorita' giudiziaria procedente"; Sospende il procedimento in corso e dispone trasmettersi gli atti alla Corte costituzionale; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'appellante, ai suoi difensori, al pubblico ministero nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento. Cosi' deciso in Napoli, addi' 15 dicembre 1998 Il presidente est.: Guglielmo 99C0639