P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge n. 87 dell'11 marzo 1953;
   Dichiara  rilevante e non manifestamente infondata "la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 309, commi 5 e 10,  c.p.p.,  in
 relazione  agli  artt.  3, 13 e 24 della Costituzione, nella parte in
 cui non e'  prevista  la  perdita  di  efficacia  dell'ordinanza  che
 dispone  la  misura  coercitiva in caso di non immediato avviso della
 presentazione della richiesta di  riesame  all'autorita'  giudiziaria
 procedente";
   Sospende  il  procedimento in corso e dispone trasmettersi gli atti
 alla Corte costituzionale;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  all'appellante,  ai suoi difensori, al pubblico ministero
 nonche' al Presidente del Consiglio dei Ministri e sia comunicata  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento.
   Cosi' deciso in Napoli, addi' 15 dicembre 1998
                     Il presidente est.: Guglielmo
 99C0639