P. Q. M.
   Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la  questione  di
 legittimita'  costituzionale  del combinato disposto degli artt.  645
 II, 165 I e 647 c.p.c., nella parte in cui fanno decorrere il termine
 per    la    costituzione    dell'opponente    dalla    notificazione
 dell'opposizione    anziche'    dalla   restituzione   dell'originale
 notificato   o   da   altro   atto   cui   possa   ricollegarsi    la
 conoscenza-conoscibilita'  dell'inizio  del  decorso del termine, con
 riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione;
   Dispone  pertanto   la   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
 costituzionale e la sospensione del presente giudizio;
   Ordina  che  a  cura  della  cancelleria  la presente ordinanza sia
 notificata alle parti e al Presidente del Consigiio dei  Ministri,  e
 comunicata al Presidenti della Camera dei deputati e del Senato.
     Genova, addi' 23 gennaio 1999.
                   Il presidente: (firma illeggibile)
 99C0642