P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del combinato disposto degli artt. 645 II, 165 I e 647 c.p.c., nella parte in cui fanno decorrere il termine per la costituzione dell'opponente dalla notificazione dell'opposizione anziche' dalla restituzione dell'originale notificato o da altro atto cui possa ricollegarsi la conoscenza-conoscibilita' dell'inizio del decorso del termine, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione; Dispone pertanto la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente giudizio; Ordina che a cura della cancelleria la presente ordinanza sia notificata alle parti e al Presidente del Consigiio dei Ministri, e comunicata al Presidenti della Camera dei deputati e del Senato. Genova, addi' 23 gennaio 1999. Il presidente: (firma illeggibile) 99C0642