P. Q. M.
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Dichiara  rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata,
 in relazione agli artt. 3,  24  e  42  cpv.  della  Costituzione,  la
 questione  di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 6, della
 legge 9 dicembre 1998, n. 431, nella parte in cui esime il conduttore
 dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai  sensi  dell'art.  1591
 c.c., corrisposta la maggiorazione del venti per cento prevista dalla
 norma impugnata;
   Sospende il giudizio in corso;
   Ordina  alla  cancelleria  di  notificare  la presente ordinanza al
 Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di darne comunicazione
 al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera
 dei deputati e alle parti;
   Dispone    la    trasmissione   degli   atti,   comprensivi   della
 documentazione  attestante  il   perfezionamento   delle   prescritte
 notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale.
     Napoli, addi' 29 aprile 1999.  Il pretore: Suriano
 99C0812