P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante per il giudizio e non manifestamente infondata, in relazione agli artt. 3, 24 e 42 cpv. della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6, comma 6, della legge 9 dicembre 1998, n. 431, nella parte in cui esime il conduttore dall'obbligo di risarcire il maggior danno ai sensi dell'art. 1591 c.c., corrisposta la maggiorazione del venti per cento prevista dalla norma impugnata; Sospende il giudizio in corso; Ordina alla cancelleria di notificare la presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di darne comunicazione al Presidente del Senato della Repubblica, al Presidente della Camera dei deputati e alle parti; Dispone la trasmissione degli atti, comprensivi della documentazione attestante il perfezionamento delle prescritte notificazioni e comunicazioni, alla Corte costituzionale. Napoli, addi' 29 aprile 1999. Il pretore: Suriano 99C0812