P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione e 23 e segg., legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone la sospensione del presente procedimento e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per quanto di competenza. Si notifichi al difensore, al p.m., al Presidente del Consiglio dei Ministi, al Presidente della Camera dei deputati, al Presidente del Senato della Repubblica, al Ministero di grazia e giustizia. Milano, addi' 17 marzo 1999. Il presidente rel.: Nardo 99C0815