P. Q. M.
   Visti   gli   artt.   134   della   Costituzione,  1,  della  legge
 costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23 e  23,  della  legge  11  marzo
 1953, n. 87;
   Ritenuta  la  questione  rilevante  ai  fini  della decisione della
 controversia e non manifestamente infondata, sospeso il giudizio  con
 separata sentenza;
   Ordina  alla  segreteria  della  sezione  di notificare la presente
 ordinanza alle parti in causa e  di  comunicarla  al  Presidente  del
 Consiglio  dei  Ministri,  nonche'  di  notificarla ai Presidenti del
 Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 aprile 1999.
                      Il presidente f.f.: Restaino
                                        Il consigliere est.: Taglienti
 99C0869