P. Q. M. Visti gli artt. 134 della Costituzione, 1, della legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 23 e 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta la questione rilevante ai fini della decisione della controversia e non manifestamente infondata, sospeso il giudizio con separata sentenza; Ordina alla segreteria della sezione di notificare la presente ordinanza alle parti in causa e di comunicarla al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' di notificarla ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio del 7 aprile 1999. Il presidente f.f.: Restaino Il consigliere est.: Taglienti 99C0869