P. Q. M
   Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Ritenuta  d'ufficio  rilevante  e  non  manifestamente infondata la
 questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9,  comma  21  del
 d.-l.  1  ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 29 novembre 1996,
 n. 608, con riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione;
   Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale;
   Sospende il giudizio in corso e dispone che la  presente  ordinanza
 sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio
 dei  Ministri  e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e
 del Senato della Repubblica.
     Pordenone, addi' 23 aprile 1997.
                        Il pretore: Passannante
 99C0874