P. Q. M Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta d'ufficio rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 9, comma 21 del d.-l. 1 ottobre 1996, n. 510, convertito in legge 29 novembre 1996, n. 608, con riferimento agli artt. 101 e 104 della Costituzione; Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Sospende il giudizio in corso e dispone che la presente ordinanza sia notificata, a cura della cancelleria, al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica. Pordenone, addi' 23 aprile 1997. Il pretore: Passannante 99C0874