P. Q. M. Letti ed applicati gli art. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dispone trasmettersi gli atti del procedimento alla Corte costituzionale affinche' valuti la conformita' al dettato costituzionale di cui all'art. 3 della Costituzione, dell'art. 25 d.P.R. 22 settembre 1998, n. 448, nella parte in cui esclude l'applicabilita' alla procedura penale minorile delle disposizioni di cui al titolo II del libro VI del cod. proc. pen. ordinario (art. 444 e 448 c.p.p.) nel caso in cui l'imputato sia divenuto maggiorenne e non possa godere degli altri benefici previsti nella procedura penale minorile; Sospende il procedimento penale in corso sino alla comunicazione della decisione della Corte costituzionale in merito; Ordina che, a cura della cancelleria, la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica. Venezia, addi' 13 aprile 1999. La presidente est.: Campanato 99C0875