P. Q. M.
   Letti  ed  applicati gli art. 23 e segg. della legge 11 marzo 1953,
 n. 87;
   Dispone  trasmettersi  gli  atti  del   procedimento   alla   Corte
 costituzionale   affinche'   valuti   la   conformita'   al   dettato
 costituzionale di cui all'art. 3  della  Costituzione,  dell'art.  25
 d.P.R.  22  settembre  1998,  n.  448,  nella  parte  in  cui esclude
 l'applicabilita' alla procedura penale minorile delle disposizioni di
 cui al titolo II del libro VI del cod. proc. pen. ordinario (art. 444
 e 448 c.p.p.) nel caso in cui l'imputato sia divenuto  maggiorenne  e
 non possa godere degli altri benefici previsti nella procedura penale
 minorile;
   Sospende  il  procedimento  penale in corso sino alla comunicazione
 della decisione della Corte costituzionale in merito;
   Ordina che, a cura della cancelleria,  la  presente  ordinanza  sia
 notificata  al  Presidente del Consiglio dei Ministri e comunicata ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica.
     Venezia, addi' 13 aprile 1999.
                     La presidente est.: Campanato
 99C0875