P. Q. M. Visto l'art. 134 della Costituzione; Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Giudica rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt. 3, 36 e 97 della Costituzione, delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 1, lettera c), e commi 3, 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 196 del 12 maggio 1995. Sospende, pertanto, il giudizio e, riservata ogni ulteriore pronuncia in rito e nel merito della controversia, dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale per il conseguente giudizio di legittimita' costituzionale. Ordina che, a cura della segreteria della sezione, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei Ministri, nonche' ch'essa sia comunicata ai Presidenti del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati. Cosi' deciso, in Brescia, in camera di consiglio, il 9 luglio 1999. Il presidente, relatore ed est.: Ingrassia 99C1004