P. Q. M.
   Visto l'art. 134 della Costituzione;
   Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Giudica  rilevante  e  non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.  3,  36  e  97
 della  Costituzione,  delle disposizioni di cui all'art. 34, comma 1,
 lettera c), e commi 3, 4, 5, 6 e 7, del d.lgs. n. 196 del  12  maggio
 1995.
   Sospende,   pertanto,  il  giudizio  e,  riservata  ogni  ulteriore
 pronuncia in  rito  e  nel  merito  della  controversia,  dispone  la
 immediata  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale per il
 conseguente giudizio di legittimita' costituzionale.
   Ordina che, a cura della  segreteria  della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, nonche' ch'essa sia comunicata ai  Presidenti
 del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso, in Brescia, in camera di consiglio, il 9 luglio 1999.
               Il presidente, relatore ed est.: Ingrassia
 99C1004