P. Q. M.
   Si  ritiene,  quindi,  di  rimettere  la  questione  incidentale di
 costituzionalita', che non appare d'ufficio manifestamente infondata,
 per contrasto con gli artt. 2, 24 e 101 Cost.,  del  combinato  degli
 artt.  752, 755, 757 e 759 c.p.c., nella parte in cui prevede che sia
 il pretore,  oggi  giudice  unico  a  procedere  all'apposizione  dei
 sigilli e alle relative  operazioni;
   La   questione  prospettata  a  questa  ecc.ma  Corte  dal  giudice
 remittente e' rilevante per il giudizio in corso, in quanto se  fosse
 ritenuta  fondata  la  questione,  questo  giudice  non dovrebbe piu'
 procedere all'apposizione dei sigilli;
   Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio  e  vanno
 disposti,  a  cura della cancelleria, gli incombenti, di cui all'art.
 23, legge n. 87/1953;
   La presente ordinanza deve essere comunicata,  per  gli  incombenti
 dell'art.  23,  legge  n. 87/1953, al procuratore del ricorrente e al
 sig. Pinottini Elio, residente in Torino in piazza  Carlo  Felice  n.
 30.
     Torino, addi' 23 luglio 1999.
                       Il giudice unico: Toscano
 99C1120