P. Q. M. Si ritiene, quindi, di rimettere la questione incidentale di costituzionalita', che non appare d'ufficio manifestamente infondata, per contrasto con gli artt. 2, 24 e 101 Cost., del combinato degli artt. 752, 755, 757 e 759 c.p.c., nella parte in cui prevede che sia il pretore, oggi giudice unico a procedere all'apposizione dei sigilli e alle relative operazioni; La questione prospettata a questa ecc.ma Corte dal giudice remittente e' rilevante per il giudizio in corso, in quanto se fosse ritenuta fondata la questione, questo giudice non dovrebbe piu' procedere all'apposizione dei sigilli; Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno disposti, a cura della cancelleria, gli incombenti, di cui all'art. 23, legge n. 87/1953; La presente ordinanza deve essere comunicata, per gli incombenti dell'art. 23, legge n. 87/1953, al procuratore del ricorrente e al sig. Pinottini Elio, residente in Torino in piazza Carlo Felice n. 30. Torino, addi' 23 luglio 1999. Il giudice unico: Toscano 99C1120