P. Q. M.
   Alla luce delle suesposte ragioni propone questione di legittimita'
 costituzionale    perche'    venga   dichiarata      l'illegittimita'
 costituzionale dell'art. 222 c.p. nella parte in cui non prevede  tra
 le  misure  di  sicurezza indicate nell'articolo in questione, misure
 diverse dal ricovero in O.P.G. adeguate  alle  specifiche  condizioni
 cliniche  del soggetto, ed idonee a meglio garantirne il suo recupero
 psichico in uno  al  mantenimento  delle  garanzie  di  tutela  della
 collettivita';
   Dispone  la sospensione del procedimento penale in trattazione e la
 trasmissione della presente ordinanza alla  cancelleria  della  Corte
 costituzionale a cura della cancelleria.
     Caltanissetta, addi' 7 luglio 1999.
                  Il presidente estensore: Provenzano
 99C1122