P. Q. M. Alla luce delle suesposte ragioni propone questione di legittimita' costituzionale perche' venga dichiarata l'illegittimita' costituzionale dell'art. 222 c.p. nella parte in cui non prevede tra le misure di sicurezza indicate nell'articolo in questione, misure diverse dal ricovero in O.P.G. adeguate alle specifiche condizioni cliniche del soggetto, ed idonee a meglio garantirne il suo recupero psichico in uno al mantenimento delle garanzie di tutela della collettivita'; Dispone la sospensione del procedimento penale in trattazione e la trasmissione della presente ordinanza alla cancelleria della Corte costituzionale a cura della cancelleria. Caltanissetta, addi' 7 luglio 1999. Il presidente estensore: Provenzano 99C1122