P. Q. M.
   Dihiara:
     1)  rilevante  e  non  manifestamente  infondata  la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art 294, c.p.p., in  relazione  agli
 artt. 13, primo e secondo comma, 24, secondo comma, e 3, primo comma,
 della  Costituzione,  nella  parte  in  cui non prevede l'obbligo del
 giudice di procedere tempestivamente all'interrogatorio della persona
 sottoposta alla custodia cautelare in carcere  dopo  la  trasmissione
 degli atti al giudice del dibattimento;
     2)   manifestamente   infondata   la  questione  di  legittimita'
 costituzionale dell'art. 302, c.p.p., in  relazione  agli  artt.  24,
 primo  e  secondo  comma  della  Costituzione, nella parte in cui non
 sanziona con la perdita di  efficacia  della  custodia  cautelare  la
 violazione  dell'obbligo  del  giudice  di  procedere tempestivamente
 all'interrogatorio della persona sottoposta alla  custodia  cautelare
 in   carcere   dopo   la  trasmissione  degli  atti  al  giudice  del
 dibattimento;
   Dispone  l'invio  degli  atti  alla  Corte  costituzionale   e   la
 sospensione  della  decisione  del  procedimento incidentale relativo
 all'appello presentato nell'interesse di Provisiero  Vincenzo  contro
 l'ordinanza  emessa  dal  tribunale  di Napoli, VI sezione penale, in
 data 17-21 luglio 1998 con  la  quale  veniva  rigettata  istanza  di
 liberazione   presentata   nell'interesse   del   detto   Provisiero,
 sottoposto alla misura  cautelare  della  custodia  in  carcere,  per
 sopravvenuta inefficacia;
   Ordina  che  copia  della presente ordinanza sia notificata, a cura
 della cancelleria,  alle  parti,  al  Presidente  del  Consiglio  dei
 Ministri,  comunicata al Presidente del Senato ed al Presidente della
 Camera;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
   Cosi' deciso in Napoli, addi' 5 ottobre 1998.
                        Il presidente: Cariello
 99C1123