P. Q. M. Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 444 comma 2 c.p.p. nella parte in cui prevede che il giudice applica la pena indicata alla parte della quale non abbia valutato e ritenuto la penale responsabilita', in relazione agli artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, 27, primo, secondo e terzo comma, 76 e 112 della Costituzione; Sospende il procedimento; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda alla cancelleria per la notificazione al Presidente del Consiglio dei Ministri e per la comunicazione ai Presidenti della Camera dei deputati e del Senato; Dispone che la presente ordinanza sia notificata, inoltre, al p.m. e all'avv.to Enrico Ambrosetti del foro di Vicenza, difensore di fiducia di Ziggiotto Davide. Venezia, addi' 25 maggio 1999. Il giudice: Galasso 99C1124