P. Q. M.
   Visto l'art. 23, legge 11 marzo 1953 n. 87;
   Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata la questione di
 legittimita' costituzionale dell'art. 444 comma 2 c.p.p. nella  parte
 in  cui  prevede  che  il giudice applica la pena indicata alla parte
 della quale non abbia valutato e ritenuto la penale  responsabilita',
 in  relazione  agli  artt. 3, 13, primo comma, 25, secondo comma, 27,
 primo, secondo e terzo comma, 76 e 112 della Costituzione;
   Sospende il procedimento;
   Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e manda
 alla cancelleria per la notificazione al Presidente del Consiglio dei
 Ministri e per  la  comunicazione  ai  Presidenti  della  Camera  dei
 deputati e del Senato;
   Dispone  che la presente ordinanza sia notificata, inoltre, al p.m.
 e all'avv.to Enrico Ambrosetti del  foro  di  Vicenza,  difensore  di
 fiducia di Ziggiotto Davide.
     Venezia, addi' 25 maggio 1999.
                          Il giudice: Galasso
 99C1124