P. Q. M.
   Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza;
   Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Solleva  questione  di  legittimita'  costituzionale  dell'art. 36,
 secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 283, per contrasto, nei
 sensi di cui in motivazione con gli artt. 3, primo comma,  36,  primo
 comma, e 51, primo comma della Costituzione;
   Ordina  alla  cancelleria  di  provvedere  alla notificazione della
 presente ordinanza al Presidente del Consiglio  dei  Ministri  ed  ai
 Presidenti delle due Camere del Parlamento;
   Sospende il presente giudizio;
   Allega  copia  di  risposta  alla  Corte di assise di Salerno del 9
 giugno 1998, attestato della Corte di assise di Salerno  di  messa  a
 disposizione dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 1993, comunicazione di
 sospensione  del  pagamento  dello stipendio, attestato del Monte dei
 Paschi di  Siena  di  storno  dal  conto  corrente  dello  stipendio,
 estratto conto con storno e bonifico, listino paga del sig. Lavini di
 settembre,  ottobre  e  novembre  1993,  ruolo paga e costituzione di
 debito per L. 2.361.861, documentazione attestante  le  modalita'  di
 svolgimento del rapporto di lavoro del ricorrente.
     Vallo della Lucania, addi' 23 settembre 1999.
                          Il giudice: Caporale
 99C1125