P. Q. M. Ritenutane la rilevanza e la non manifesta infondatezza; Visto l'art. 23, della legge 11 marzo 1953, n. 87; Solleva questione di legittimita' costituzionale dell'art. 36, secondo comma, della legge 10 aprile 1951, n. 283, per contrasto, nei sensi di cui in motivazione con gli artt. 3, primo comma, 36, primo comma, e 51, primo comma della Costituzione; Ordina alla cancelleria di provvedere alla notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei Ministri ed ai Presidenti delle due Camere del Parlamento; Sospende il presente giudizio; Allega copia di risposta alla Corte di assise di Salerno del 9 giugno 1998, attestato della Corte di assise di Salerno di messa a disposizione dal 1 luglio 1993 al 30 settembre 1993, comunicazione di sospensione del pagamento dello stipendio, attestato del Monte dei Paschi di Siena di storno dal conto corrente dello stipendio, estratto conto con storno e bonifico, listino paga del sig. Lavini di settembre, ottobre e novembre 1993, ruolo paga e costituzione di debito per L. 2.361.861, documentazione attestante le modalita' di svolgimento del rapporto di lavoro del ricorrente. Vallo della Lucania, addi' 23 settembre 1999. Il giudice: Caporale 99C1125