P. Q. M.
   Visto l'art. 134 della Costituzione;
   Visto l'art. 23, terzo comma, della legge 11 marzo 1953, n. 87;
   Preliminarmente giudica rilevante e non manifestamente infondata la
 questione  di  legittimita' costituzionale, in riferimento agli artt.
 36 e 97 della Costituzione, delle disposizioni di cui all'art.    34,
 comma 1, lettera c comma 3, del. d.lgs. 196 del 12 maggio 1995;
   Sospende,   pertanto,  il  giudizio  e,  riservata  ogni  ulteriore
 pronuncia in  rito  e  nel  merito  della  controversia,  dispone  la
 immediata  trasmissione  degli  atti alla Corte costituzionale per il
 conseguente giudizio di legittimita' costituzionale;
   Ordina che, a cura della  segreteria  della  sezione,  la  presente
 ordinanza  sia  notificata  alle  parti in causa ed al Presidente del
 Consiglio dei Ministri, nonche' ch'essa sia comunicata ai  Presidenti
 del Senato della Repubblica e della Camera dei deputati.
   Cosi' deciso in Brescia, in camera di consiglio, il 9 luglio 1999.
                        Il presidente: Ingrassia
                                      Il relatore ed estensore: Farina
 99C1189