P. Q. M.
   Rimette  alla  Corte costituzionale le questioni della legittimita'
 costituzionale delle seguenti norme:
     1) l'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448,  per
 cui  "i  giudizi  pendenti  aventi  ad  oggetto  le  questioni di cui
 all'art. 1, commi 181 e 182 della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
 sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese delle
 parti",  in relazione alle norme e ai principi degli artt. 24, 3 e 38
 della Costituzione, per le ragioni esposte nella motivazione;
     2) l'art. 1, comma 182, della legge 23  dicembre  1996,  n.  662,
 come  modificato  dal  d.-l.  28  marzo  1997, n. 69 e dalla legge 28
 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36 della legge 23 dicembre  1998,  n.
 448,  nelle  parti  in cui viene esclusa la rivalutazione monetaria e
 viene ridotta la misura degli interessi legali sui ratei delle  somme
 dovute, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, per le
 ragioni esposte nella motivazione;
   Dispone  che la ordinanza sia comunicata ai difensori delle parti e
 al Presidente del Consiglio dei Ministri e che  venga  notificata  ai
 Presidenti dei due rami del Parlamento;
   Ordina  la  sospensione  del  processo e la trasmissione degli atti
 alla Corte costituzionale.
     Bologna, addi' 30 settembre 1999.
                        Il giudice: Governatori
 99C1193