P. Q. M. Rimette alla Corte costituzionale le questioni della legittimita' costituzionale delle seguenti norme: 1) l'art. 36, comma 5, della legge 23 dicembre 1998, n. 448, per cui "i giudizi pendenti aventi ad oggetto le questioni di cui all'art. 1, commi 181 e 182 della legge 23 dicembre 1996, n. 662, sono dichiarati estinti d'ufficio con compensazione delle spese delle parti", in relazione alle norme e ai principi degli artt. 24, 3 e 38 della Costituzione, per le ragioni esposte nella motivazione; 2) l'art. 1, comma 182, della legge 23 dicembre 1996, n. 662, come modificato dal d.-l. 28 marzo 1997, n. 69 e dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 e dall'art. 36 della legge 23 dicembre 1998, n. 448, nelle parti in cui viene esclusa la rivalutazione monetaria e viene ridotta la misura degli interessi legali sui ratei delle somme dovute, in relazione agli artt. 3, 36 e 38 della Costituzione, per le ragioni esposte nella motivazione; Dispone che la ordinanza sia comunicata ai difensori delle parti e al Presidente del Consiglio dei Ministri e che venga notificata ai Presidenti dei due rami del Parlamento; Ordina la sospensione del processo e la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Bologna, addi' 30 settembre 1999. Il giudice: Governatori 99C1193