P. Q. M. Visti gli artt. 1 della legge cost. n. 1/1948; 23 ss. della legge n. 87/1953; Visto l'art. 1 della deliberazione della Corte costituzionale 16 marzo 1956; Solleva d'ufficio questione di legittimita' costituzionale dell'art. 665, commi 4 e 4-bis del Codice di procedura penale per violazione dell'art. 3 e dell'art. 24 della Costituzione della Repubblica, nella parte in cui non prevede che, se l'esecuzione concerne piu' provvedimenti emessi da giudici diversi, in composizione monocratica e collegiale, sia in ogni caso competente il giudice in composizione collegiale; Sospende il procedimento di esecuzione in corso; Dispone che la presente ordinanza sia notificata al pubblico ministero, al condannato Meroni Angelo ed al difensore di ufficio avv. Emanuele Maganuco del Foro di Gela, Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente del Consiglio dei Ministri in Roma; Dispone che la presente ordinanza sia comunicata al Presidente della Camera dei deputati ed al Presidente del Senato della Repubblica in Roma; Ordina la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale in Roma, con la prova delle notificazioni e delle comunicazioni disposte; Autorizza, attesa l'urgenza, le forme di comunicazione e di notificazione degli atti a mezzo della polizia giudiziaria ai sensi dell'art. 148, comma 2, c.p.p. ovvero anche a mezzo telefax, a persone diverse dal condannato, ai sensi degli artt. 150 c.p.p., 54.2, 64.4 disp. att. c.p.p.; Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza. Cosi' deciso in Gela, il 26 ottobre 1999. Il presidente: Pinatto 99C1195