P. Q. M.
   Visti  gli  artt. 1 della legge cost. n. 1/1948; 23 ss. della legge
 n. 87/1953;
   Visto l'art. 1 della deliberazione della  Corte  costituzionale  16
 marzo 1956;
   Solleva   d'ufficio   questione   di   legittimita'  costituzionale
 dell'art.  665, commi 4 e 4-bis del Codice di  procedura  penale  per
 violazione  dell'art.  3  e  dell'art.  24  della  Costituzione della
 Repubblica, nella parte in  cui  non  prevede  che,  se  l'esecuzione
 concerne   piu'   provvedimenti   emessi   da   giudici  diversi,  in
 composizione monocratica e collegiale, sia in ogni caso competente il
 giudice in composizione collegiale;
   Sospende il procedimento di esecuzione in corso;
   Dispone che  la  presente  ordinanza  sia  notificata  al  pubblico
 ministero,  al  condannato  Meroni  Angelo ed al difensore di ufficio
 avv. Emanuele Maganuco del Foro di Gela,
   Dispone che la presente ordinanza sia notificata al Presidente  del
 Consiglio dei Ministri in Roma;
   Dispone  che  la  presente  ordinanza  sia comunicata al Presidente
 della  Camera  dei  deputati  ed  al  Presidente  del  Senato   della
 Repubblica in Roma;
   Ordina   la   immediata   trasmissione   degli   atti   alla  Corte
 costituzionale in Roma, con la  prova  delle  notificazioni  e  delle
 comunicazioni disposte;
   Autorizza,  attesa  l'urgenza,  le  forme  di  comunicazione  e  di
 notificazione degli atti a mezzo della polizia giudiziaria  ai  sensi
 dell'art.  148,  comma  2,  c.p.p.  ovvero  anche  a mezzo telefax, a
 persone diverse dal condannato, ai  sensi  degli  artt.  150  c.p.p.,
 54.2, 64.4 disp. att.  c.p.p.;
   Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
   Cosi' deciso in Gela, il 26 ottobre 1999.
                         Il presidente: Pinatto
 99C1195