Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Dichiara  l'illegittimita'  costituzionale dell'art. 14, comma 4,
lettera l),  e comma 4-bis, della legge della Regione Umbria 3 agosto
1999,  n. 24  (Disposizioni in materia di commercio in attuazione del
decreto   legislativo   31 marzo   1998,   n. 114),  come  modificato
dall'art. 10,   commi 3   e  4,  della  legge  della  Regione  Umbria
7 dicembre  2005,  n. 26  (Modificazioni  ed integrazioni della legge
regionale 3 agosto 1999, n. 24 - Disposizioni in materia di commercio
in  attuazione  del decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 114), nella
parte  in cui stabilisce che tra le domande concorrenti con titolo di
priorita'  e tra le domande concorrenti prive di titolo di priorita',
e' data priorita' anche in funzione del criterio della titolarita' di
altre grandi strutture di vendita nella Regione;
    Dichiara  non fondata la questione di legittimita' costituzionale
dell'art. 4,  comma 2,  della  legge  regionale  n. 24 del 1999, come
sostituito  dall'art. 2,  comma 1,  della  legge  regionale n. 26 del
2005,  promossa, in riferimento agli artt. 3 e 41 della Costituzione,
dal Presidente del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in
epigrafe;
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale  dell'intera legge regionale n. 26 del 2005, promossa,
in  riferimento  agli  artt. 3, 117, secondo comma, lettera e), e 120
della   Costituzione,   nonche'  agli  artt. 39  e  43  del  Trattato
istitutivo  della comunita' europea, dal Presidente del Consiglio dei
ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara    inammissibile    la    questione    di   legittimita'
costituzionale dell'art. 15, comma 5, della legge regionale n. 24 del
1999,  come  modificato  dall'art. 11, comma 1, della legge regionale
n. 26  del  2005, promossa, in riferimento agli artt. 3, 117, secondo
comma,  lettera e), e 120 della Costituzione, nonche' agli artt. 39 e
43  del  Trattato  istitutivo della Comunita' europea, dal Presidente
del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe;
    Dichiara    inammissibili    le    questioni    di   legittimita'
costituzionale  dell'art. 4, comma 2, della legge regionale n. 24 del
1999,  come  sostituito  dall'art. 2,  comma 1, della legge regionale
n. 26  del  2005,  e dell'art. 14, comma 4, lettera l) e comma 4-bis,
come  modificato  dall'art. 10,  commi 3  e  4, della legge regionale
n. 26  del  2005,  promosse,  in  riferimento agli artt. 117, secondo
comma,  lettera e), e 120 della Costituzione, nonche' agli artt. 39 e
43  del  Trattato  istitutivo della Comunita' europea, dal Presidente
del Consiglio dei ministri, con il ricorso indicato in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 21 febbraio 2007.
                         Il Presidente: Bile
                        Il redattore: Tesauro
                       Il cancelliere:Di Paola
    Depositata in cancelleria il 9 marzo 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di Paola
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