P. Q. M.
    Visto  l'art. 23  della  legge 11 marzo 1953, n. 87 e ritenuta la
rilevanza e la non manifesta infondatezza della prospettata questione
di  legittimita'  costituzionale, dispone la sospensione del giudizio
iniziato  con  il ricorso indicato in epigrafe e deferisce alla Corte
costituzionale la definizione della costituzionalita' degli artt. 1 e
seguenti  della  legge  regionale  pugliese  10  luglio  2006,  n. 20
(istitutiva  del  «Parco  naturale  regionale  Isola  di  S. Andrea e
Litorale di Punta Pizzo»), in relazione agli artt. 3 e 97 della Carta
costituzionale.
    Ordina   l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale.
    Ordina  che,  a  cura della segreteria, la presente ordinanza sia
notificata  alle  parti  in  causa  ed  al  Presidente  della  Giunta
regionale pugliese e comunicata al Presidente del Consiglio regionale
pugliese.
        Cosi'  deciso  in  Lecce,  nella  Camera  di consiglio del 10
gennaio 2007.
                       Il Presidente: Ravalli
Il consigliere relatore-estensore: d'Arpe
07C0760