Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riservata  a  separate  pronunce  la decisione sulle questioni di
legittimita'  costituzionale  concernenti  altre  disposizioni  della
legge  23 dicembre  2005,  n. 266 (Disposizioni per la formazione del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006),
sollevate  dalle Regioni Friuli-Venezia Giulia e Emilia-Romagna con i
ricorsi in epigrafe;
    Riuniti i giudizi:
        a) dichiara   l'illegittimita'   costituzionale  dell'art. 1,
comma 359,  della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (Disposizioni per la
formazione  del  bilancio  annuale  e pluriennale dello Stato - legge
finanziaria  2006),  nella  parte  in  cui  non prevede uno strumento
idoneo a garantire la leale collaborazione tra Stato e Regioni;
        b) dichiara   non   fondata   la  questione  di  legittimita'
costituzionale  dell'art. 1,  comma 357,  della medesima legge n. 266
del  2005,  sollevata  dalla  regione  Friuli-Venezia  Giulia  con il
ricorso in epigrafe;
        c) dichiara    inammissibile    l'ulteriore    questione   di
legittimita'  costituzionale  dell'art. 1,  comma 359,  della  stessa
legge  n. 266 del 2005, sollevata dalla regione Emilia-Romagna con il
ricorso in epigrafe.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 6 giugno 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Amirante
                      Il cancelliere: Fruscella
    Depositata in cancelleria il 18 giugno 2007.
                      Il cancelliere: Fruscella
07C0796