P. Q. M. Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 134, comma 1, del Codice della proprieta' industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, nella parte in cui dispone che «Nei procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono neppure indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge 10 ottobre 10.1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato U.E, la cui cognizione e' del giudice ordinario, ed in generale in materie di competenza delle sezioni specializzate quivi comprese quelle che presentano ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei Capi I e IV del Titolo II e quelle del Titolo III del decreto legislativo 17 gennaio 2003, n. 5» nonche' della legge di delega 12 dicembre 2002, n. 73, art. 15 e 16, per contrasto con l'art. 76 della Costituzione della Repubblica. Sospende il giudizio. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la notifica della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente del Consiglio dei ministri e ai Presidenti delle due camere del Parlamento. Cosi' deciso in Napoli, in Camera di consiglio, il 31 maggio 2006. Il giudice: Raffone 07C0823