P. Q. M.
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita'  costituzionale dell'art. 134, comma 1, del Codice della
proprieta'  industriale, decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30,
nella  parte  in  cui  dispone  che  «Nei  procedimenti giudiziari in
materia  di  proprieta'  industriale  e  di  concorrenza  sleale, con
esclusione  delle  sole  fattispecie  che  non interferiscono neppure
indirettamente con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale,
nonche'  in materia di illeciti afferenti all'esercizio di diritti di
proprieta'  industriale  ai  sensi  della  legge  10 ottobre 10.1990,
n. 287,  e degli articoli 81 e 82 del Trattato U.E, la cui cognizione
e'  del  giudice  ordinario,  ed in generale in materie di competenza
delle  sezioni  specializzate  quivi  comprese  quelle che presentano
ragioni di connessione anche impropria si applicano le norme dei Capi
I  e IV del Titolo II e quelle del Titolo III del decreto legislativo
17  gennaio  2003,  n. 5»  nonche'  della legge di delega 12 dicembre
2002,  n. 73,  art. 15  e  16,  per  contrasto  con  l'art.  76 della
Costituzione della Repubblica.
    Sospende il giudizio.
    Ordina  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
notifica  della presente ordinanza alle parti in causa, al Presidente
del  Consiglio  dei  ministri  e  ai  Presidenti delle due camere del
Parlamento.
        Cosi'  deciso in Napoli, in Camera di consiglio, il 31 maggio
2006.
                         Il giudice: Raffone
07C0823