P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Ritenuta  d'ufficio  non  manifestamente infondata e rilevante ai
fini  del  giudizio  la  questione  di  illegittimita' costituzionale
dell'art. 18  della legge 24 novembre l981, n. 689, per contrasto con
gli  artt. 3,  24  e  111  della  Costituzione nella parte in cui non
prevede   espressamente   un   termine   (diverso   e   piu'   breve,
evidentemente,  da  quello  di prescrizione delle sanzioni, di cui al
successivo art. 28) per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione;
    Ordina  la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la
sospensione  del  presente  procedimento,  in  attesa  della relativa
pronuncia;
        la  notificazione  della  presente  ordinanza,  a  cura della
cancelleria, alle parti ed alle Autorita' indicate nel citato art. 23
della legge n. 87/1953.
          Sorgono, addi' 20 aprile 2007
                     Il giudice di pace: Ricotti
07C1087