P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Ritenuta d'ufficio non manifestamente infondata e rilevante ai fini del giudizio la questione di illegittimita' costituzionale dell'art. 18 della legge 24 novembre l981, n. 689, per contrasto con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione nella parte in cui non prevede espressamente un termine (diverso e piu' breve, evidentemente, da quello di prescrizione delle sanzioni, di cui al successivo art. 28) per l'emissione dell'ordinanza ingiunzione; Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del presente procedimento, in attesa della relativa pronuncia; la notificazione della presente ordinanza, a cura della cancelleria, alle parti ed alle Autorita' indicate nel citato art. 23 della legge n. 87/1953. Sorgono, addi' 20 aprile 2007 Il giudice di pace: Ricotti 07C1087