P. Q. M. Visti gli artt. 23 e ss., legge n. 87/1953; 1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione all'art. 3 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 150, d.lgs. 9 gennaio 2006 n. 5, nella parte in cui, limitando la applicabilita' della legge anteriore alle procedure di fallimento pendenti alla data di entrata in vigore del decreto medesimo ed ai fini della loro definizione, anziche' estenderla a qualsiasi fine a tutti i fallimenti dichiarati prima della data stessa, non consente di ottenere la riabilitazione civile e di beneficiare dei persistenti effetti della stessa (quale causa di estinzione del reato o della pena di bancarotta semplice e di non menzione del fallimento nei certificati generali e civili del casellario giudiziale rilasciati a richiesta di privati o di pubbliche amministrazioni) ai soggetti i cui fallimenti siano stati o restino disciplinati esclusivamente dalla legge anteriore (r.d. 16 marzo 1942, n. 267 nella formulazione originaria); 2) Dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 3) Manda alla cancelleria per la suddetta trasmissione nonche' per la notificazione della presente ordinanza al Presidente del Consiglio dei ministri e per la comunicazione ai Presidenti delle due Camere del Parlamento della Repubblica; 4) Sospende il presente giudizio fino all'esito del giudizio incidentale di legittimita' costituzionale. Cosi' deciso, nella Camera di consiglio del 7 marzo 2007. Il Presidente: Grilli Il giudice estensore: Filocamo 07C1235