P. Q. M. Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata, in relazione agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004, nei sensi di cui in motivazione. Ordina, pertanto, la sospensione del presente giudizio e la rimessione degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notifica della presente ordinanza alle parti in causa ed al Presidente del Consiglio dei ministri e la comunicazione della medesima ai Presidenti dei due rami del Parlamento. Cosi' deciso in Firenze, il 21 novembre 2006. Il Presidente: Vacirca Il consigliere estensore: Romano 07C1299