P. Q. M.
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953, n. 87;
    Dichiara  rilevante  e non manifestamente infondata, in relazione
agli articoli 3 e 97 della Costituzione, la questione di legittimita'
costituzionale dell'art. 2, comma 7-bis, della legge n. 143/2004, nei
sensi di cui in motivazione.
    Ordina,  pertanto,  la  sospensione  del  presente  giudizio e la
rimessione  degli atti alla Corte costituzionale, nonche' la notifica
della  presente  ordinanza  alle  parti in causa ed al Presidente del
Consiglio   dei   ministri  e  la  comunicazione  della  medesima  ai
Presidenti dei due rami del Parlamento.
        Cosi' deciso in Firenze, il 21 novembre 2006.
                       Il Presidente: Vacirca
Il consigliere estensore: Romano
07C1299