Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Dichiara la manifesta inammissibilita' della questione di legittimita' costituzionale dell'art. 593 del codice di procedura penale, come sostituito dall'art. 1 della legge 20 febbraio 2006, n. 46 (Modifiche al codice di procedura penale in materia di inappellabilita' delle sentenze di proscioglimento), e dell'art. 10 della medesima legge, sollevata, in riferimento agli artt. 97, 111 e 112 della Costituzione, dalla Corte di appello di Lecce con l'ordinanza in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 novembre 2007. Il Presidente: Bile Il redattore: Flick Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 14 novembre 2007. Il direttore della cancelleria: Di Paola 07C1312