Per questi motivi
                       LA CORTE COSTITUZIONALE
    Riuniti i giudizi,
    Dichiara              l'illegittimita'             costituzionale
dell'art. 4-quinquiesdecies   del   decreto-legge  30 dicembre  2005,
n. 272  (Misure urgenti per garantire la sicurezza ed i finanziamenti
per   le  prossime  Olimpiadi  invernali,  nonche'  la  funzionalita'
dell'Amministrazione   dell'interno.  Disposizioni  per  favorire  il
recupero  di  tossicodipendenti  recidivi  e modifiche al testo unico
delle  leggi  in  materia di disciplina degli stupefacenti e sostanze
psicotrope,  prevenzione, cura e riabilitazione dei relativi stati di
tossicodipendenza,  di  cui  al  d.P.R.  9 ottobre 1990, n. 309), nel
testo integrato dalla relativa legge di conversione 21 febbraio 2006,
n. 49,  nella  parte  in  cui  definisce la rubrica dell'art. 116 del
d.P.R.  9 ottobre 1990, n. 309 (Testo unico delle leggi in materia di
disciplina  degli  stupefacenti  e  sostanze psicotrope, prevenzione,
cura  e  riabilitazione  dei  relativi  stati  di tossicodipendenza),
utilizzando  la formula «Livelli essenziali relativi alla liberta' di
scelta   dell'utente   e  ai  requisiti  per  l'autorizzazione  delle
strutture  private»,  anziche'  «Liberta'  di  scelta  dell'utente  e
requisiti per l'autorizzazione delle strutture private»;
    Dichiara              l'illegittimita'             costituzionale
dell'art. 4-quinquiesdecies  del  decreto-legge  n. 272 del 2005, nel
testo  integrato  dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006,
nella  parte  in  cui  modifica  il  comma 1 dell'art. 116 del d.P.R.
n. 309  del 1990, limitatamente alle parole «quale livello essenziale
delle   prestazioni   ai   sensi  dell'articolo 117,  secondo  comma,
lettera m), della Costituzione»;
    Dichiara              l'illegittimita'             costituzionale
dell'art. 4-quinquiesdecies  del  decreto-legge  n. 272 del 2005, nel
testo  integrato  dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006,
nella  parte  in  cui  modifica  il  comma 2 dell'art. 116 del d.P.R.
n. 309 del 1990, limitatamente alle parole «che rappresentano livelli
essenziali  ai  sensi  dell'articolo 117,  secondo comma, lettera m),
della Costituzione»;
    Dichiara              l'illegittimita'             costituzionale
dell'art. 4-quinquiesdecies  del  decreto-legge  n. 272 del 2005, nel
testo  integrato  dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006,
nella  parte  in cui, modificando il comma 9 dell'art. 116 del d.P.R.
n. 309  del  1990,  stabilisce che «Le Regioni e le Province autonome
ripartiscono  le  somme  percepite  tra gli enti di cui all'art. 115,
secondo  i programmi da questi presentati ed i criteri predeterminati
dalle rispettive assemblee»;
    Dichiara    inammissibili    le    questioni    di   legittimita'
costituzionale  degli  artt. 4-octies  e 4-undecies del decreto-legge
n. 272  del  2005,  nel  testo  integrato  dalla  relativa  legge  di
conversione  n. 49 del 2006, promosse dalle Regioni Toscana e Umbria,
per  violazione,  rispettivamente,  degli artt. 97, 117 e 118 Cost. e
dell'art. 97 Cost., con i ricorsi indicati in epigrafe;
    Dichiara    inammissibili    le    questioni    di   legittimita'
costituzionale     degli     artt. 4-undecies,    4-quaterdecies    e
4-quinquiesdecies  del  decreto-legge  n. 272  del  2005,  nel  testo
integrato  dalla  relativa  legge  di  conversione  n. 49  del  2006,
promosse  dalla Regione Piemonte, per violazione degli artt. 117, 118
e  119  Cost. e del principio di leale collaborazione, con il ricorso
indicato in epigrafe;
    Dichiara  non fondate le questioni di legittimita' costituzionale
degli   artt. 4,   4-bis,   4-ter,   4-sexies,  4-septies,  4-octies,
4-undecies,  4-quaterdecies,  4-sexiesdecies, 4-vicies bis e 4-vicies
ter,  commi 27,  28,  29 e 30, del decreto-legge n. 272 del 2005, nel
testo  integrato  dalla relativa legge di conversione n. 49 del 2006,
promosse  dalle  Regioni  Toscana,  Lazio,  Emilia-Romagna,  Liguria,
Piemonte  ed Umbria, per violazione degli artt. 5, 97, 117 - anche in
relazione  all'art. 32  Cost.  -, 118, 119 e 120 della Costituzione e
del principio di leale collaborazione.
    Cosi'  deciso  in  Roma,  nella  sede della Corte costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 19 novembre 2007.
                         Il Presidente: Bile
                       Il redattore: Silvestri
                      Il cancelliere: Di Paola
    Depositata in cancelleria il 23 novembre 2007.
              Il direttore della cancelleria: Di paola
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