Per questi motivi LA CORTE COSTITUZIONALE Riuniti i giudizi, Dichiara inammissibili gli interventi dei signori Luigi Bassi, Gianni Ghiretti, Giorgio Manfreda, Vener Ognibene, Ennio Rota, Agostino Zini, Emilio Aguzzi De Villeneuve, Matteo Campanini, Emilio Cocchi, Luigi Della Rocca, Vittorio Ladelli, Alessandro Manusardi, Giorgio Pierini, Eros Prina, Luigi Maria Sacchetti, Ivo Ercole Alessiani, Guido Giannino, Rodolfo Luzzana, Roberto Pascucci, Alfredo Bocci, Nino Clerici, Giovanni Napodano e della Cassa nazionale di previdenza e assistenza dei dottori commercialisti; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'articolo 1, comma 763, ultimo periodo, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), sollevata dal Tribunale ordinario di Lucca, sezione lavoro, in riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 27 e 38 della Costituzione, con le ordinanze indicate in epigrafe; Dichiara inammissibile la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1, comma 763, ultimo periodo, della suddetta legge n. 296 del 2006, sollevata dal Tribunale ordinario di Aosta, in riferimento agli artt. 3 e 38 della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe. Cosi' deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2009. Il Presidente: Amirante Il redattore: Quaranta Il cancelliere: Di Paola Depositata in cancelleria il 23 ottobre 2009. Il direttore della cancelleria: Di Paola