Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara inammissibili gli interventi dei  signori  Luigi  Bassi,
Gianni  Ghiretti,  Giorgio  Manfreda,  Vener  Ognibene,  Ennio  Rota,
Agostino Zini, Emilio Aguzzi De Villeneuve, Matteo Campanini,  Emilio
Cocchi, Luigi Della Rocca, Vittorio  Ladelli,  Alessandro  Manusardi,
Giorgio Pierini,  Eros  Prina,  Luigi  Maria  Sacchetti,  Ivo  Ercole
Alessiani, Guido Giannino, Rodolfo Luzzana, Roberto Pascucci, Alfredo
Bocci, Nino Clerici, Giovanni Napodano e  della  Cassa  nazionale  di
previdenza e assistenza dei dottori commercialisti; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'articolo 1,  comma  763,  ultimo  periodo,  della
legge 27 dicembre 2006, n. 296 (Disposizioni per  la  formazione  del
bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007),
sollevata dal  Tribunale  ordinario  di  Lucca,  sezione  lavoro,  in
riferimento agli artt. 2, 3, 23, 24, 27 e 38 della Costituzione,  con
le ordinanze indicate in epigrafe; 
    Dichiara   inammissibile    la    questione    di    legittimita'
costituzionale dell'art. 1, comma 763, ultimo periodo, della suddetta
legge n. 296 del 2006, sollevata dal Tribunale ordinario di Aosta, in
riferimento agli artt. 3 e 38  della  Costituzione,  con  l'ordinanza
indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2009. 
                       Il Presidente: Amirante 
                       Il redattore: Quaranta 
                      Il cancelliere: Di Paola 
    Depositata in cancelleria il 23 ottobre 2009. 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola