Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Riuniti i giudizi, 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 5 della  legge
della Regione Calabria 30 aprile 2009, n. 11 (Ripiano  del  disavanzo
di esercizio per l'anno 2008 ed accordo con lo Stato per  il  rientro
dai  disavanzi  del  servizio  sanitario   regionale),   cosi'   come
modificato dall'art. 1, comma 1, della legge della Regione Calabria 7
dicembre 2009, n. 48 (Modifica alla legge  regionale  n.  11/2009  su
«Ripiano del disavanzo d'esercizio per l'anno 2008 ed accordo con  lo
Stato  per  il  rientro  dai   disavanzi   del   servizio   sanitario
regionale»),  nella  parte  in  cui  prevede  che,  a  seguito  della
liquidazione della «Fondazione per la ricerca e la  cura  dei  tumori
Tommaso Campanella», unita' operative allo stato esistenti presso  la
Fondazione possano entrare a fare parte della struttura sanitaria  ed
operativa dell'Azienda ospedaliera universitaria Mater Domini e che i
rapporti di lavoro dei dirigenti medici e del personale sanitario  in
atto presso tali unita' continuino presso l'Azienda «senza  soluzione
di continuita'»; 
    Dichiara l'illegittimita' costituzionale dell'art. 6 della  legge
della Regione Calabria n. 11 del 2009; 
    Dichiara estinto il giudizio concernente l'art. 22, comma 4,  del
decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonche'
proroga di termini), promosso dalla Regione Calabria con il  ricorso,
indicato in epigrafe, iscritto al n.  54  del  registro  ricorsi  del
2009; 
    Dichiara estinto il giudizio concernente gli artt.  1,  comma  1,
lettere a) e b), e 2, commi 1, 2, 3 e 6, della  legge  della  Regione
Calabria n. 11 del 2009, promosso dal Presidente  del  Consiglio  dei
ministri con il ricorso, indicato in epigrafe, iscritto al n. 43  del
registro ricorsi del 2009. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                        Il redattore: Cassese 
 
 
                      Il cancelliere: Di Paola 
 
    Depositata in cancelleria il 22 luglio 2010. 
 
              Il direttore della cancelleria: Di Paola