Per questi motivi 
                       LA CORTE COSTITUZIONALE 
 
    Dichiara non  fondata,  nei  sensi  di  cui  in  motivazione,  la
questione di legittimita'  costituzionale  dell'articolo  9,  secondo
comma, della legge 27 dicembre 1956, n. 1423 (Misure  di  prevenzione
nei confronti delle persone pericolose per  la  sicurezza  e  per  la
pubblica   moralita'),   come   sostituito   dall'articolo   14   del
decreto-legge 27 luglio 2005, n. 144 (Misure urgenti per il contrasto
del terrorismo internazionale), convertito, con modificazioni,  dalla
legge 31 luglio 2005, n. 155, sollevata, in riferimento agli articoli
25, secondo comma, e 3 della Costituzione, dal  Tribunale  di  Trani,
sezione  distaccata  di  Andria,  in  composizione  monocratica,  con
l'ordinanza indicata in epigrafe. 
    Cosi' deciso in Roma,  nella  sede  della  Corte  costituzionale,
Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010. 
 
                       Il Presidente: Amirante 
 
 
                       Il redattore: Criscuolo 
 
 
                       Il cancelliere: Milana 
 
    Depositata in cancelleria il 23 luglio 2010. 
 
                       Il cancelliere: Milana