P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1  e
l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Dichiara   non   manifestamente   infondata   la   questione   di
legittimita' costituzionale per contrarieta' agli artt. 76, 18  e  25
Cost. dell'art. 1 del decreto legislativo  n.  213  del  2010,  nella
parte in  cui  modifica  il  decreto  legislativo  n.  179  del  2009
espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo  n.
43 del 1948, per mancanza di una valida delega  e  contrarieta'  alla
riserva di legge; 
    Dichiara, in via subordinata,  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' all'art. 76
Cost. dell'art. 14, commi 18 e 14 della legge n.  246  del  2005  per
assenza o  genericita'  dei  principi  e  criteri  direttivi  e,  per
l'effetto, non manifestamente infondata la questione di  legittimita'
costituzionale del decreto legislativo n. 213 del 2010,  nella  parte
in cui modifica il decreto legislativo n.  179  del  2009  espungendo
dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo n. 43 del 1948
per mancanza di una valida delega  e  contrarieta'  alla  riserva  di
legge; 
    Consequenzialmente  dichiara  non  manifestamente  infondata   la
questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' agli  artt.
76, 18 e 25 Cost. dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15
marzo 2010, nella parte in cui al  n.  297  del  comma  1  abroga  il
decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza di una valida  delega
e contrarieta' alla riserva di legge; 
    Dichiara, in via subordinata,  non  manifestamente  infondata  la
questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' all'art. 76
Cost. dell'art. 14,  comma  14  della  legge  n.  246  del  2005  per
genericita' dei principi e  criteri  direttivi  e  per  l'assenza  di
indicazione di oggetti definiti e, per l'effetto, non  manifestamente
infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art.  2268
del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, nella parte  in  cui
al n. 297 del comma 1 abroga il decreto legislativo n.  43  del  1948
per mancanza di una valida delega  e  contrarieta'  alla  riserva  di
legge; 
    Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti  alla
Corte costituzionale; 
    Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata  e
comunicata alle parti che non siano presenti o  rappresentate  e  che
sia altresi' notificata al Presidente del Consiglio  dei  ministri  e
comunicata al Presidente della Camera dei deputati  e  al  Presidente
del Senato della Repubblica. 
    Dispone la sospensione del procedimento. 
    Manda la cancelleria per gli adempimenti. 
        Verona, 25 febbraio 2012 
 
                      Il Presidente: Guidorizzi