P. Q. M. Visto l'art. 1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' agli artt. 76, 18 e 25 Cost. dell'art. 1 del decreto legislativo n. 213 del 2010, nella parte in cui modifica il decreto legislativo n. 179 del 2009 espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo n. 43 del 1948, per mancanza di una valida delega e contrarieta' alla riserva di legge; Dichiara, in via subordinata, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' all'art. 76 Cost. dell'art. 14, commi 18 e 14 della legge n. 246 del 2005 per assenza o genericita' dei principi e criteri direttivi e, per l'effetto, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale del decreto legislativo n. 213 del 2010, nella parte in cui modifica il decreto legislativo n. 179 del 2009 espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza di una valida delega e contrarieta' alla riserva di legge; Consequenzialmente dichiara non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' agli artt. 76, 18 e 25 Cost. dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, nella parte in cui al n. 297 del comma 1 abroga il decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza di una valida delega e contrarieta' alla riserva di legge; Dichiara, in via subordinata, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' all'art. 76 Cost. dell'art. 14, comma 14 della legge n. 246 del 2005 per genericita' dei principi e criteri direttivi e per l'assenza di indicazione di oggetti definiti e, per l'effetto, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, nella parte in cui al n. 297 del comma 1 abroga il decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza di una valida delega e contrarieta' alla riserva di legge; Ordina, di conseguenza, l'immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; Dispone che la presente ordinanza sia integralmente notificata e comunicata alle parti che non siano presenti o rappresentate e che sia altresi' notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata al Presidente della Camera dei deputati e al Presidente del Senato della Repubblica. Dispone la sospensione del procedimento. Manda la cancelleria per gli adempimenti. Verona, 25 febbraio 2012 Il Presidente: Guidorizzi