P.Q.M. Visti gli artt. 1 legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1 e 23 legge 11 marzo 1953 n. 87, dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' agli artt. 76, 3, 18 e 25 Cost. dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010 nella parte in cui al n. 297 del comma 1 abroga il decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza di una valida delega e contrarieta' alla riserva di legge; Dichiara ammissibile, rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' agli artt. 76, 3, 18 e 25 Cost. dell'art. 1 del decreto legislativo n. 213 del 13 dicembre 2010, nella parte in cui modifica il decreto legislativo n. 179 del primo dicembre 2009 espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo n. 43 del 1948, per mancanza di una valida delega e contrarieta' alla riserva di legge; Dichiara, in via subordinata, ammissibile rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' all'art. 76 Cost. dell'art. 14, comma 14 e 14-ter, della legge n. 246 del 2005 per genericita' dei principi e criteri direttivi e per l'assenza di indicazione di oggetti definiti e, per l'effetto, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 2268 del decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010, nella parte in cui al n. 297 del comma 1 abroga il decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza di una valida delega e contrarieta' alla riserva di legge; Dichiara, in via subordinata, ammissibile rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale per contrarieta' all'art. 76 Cost. dell'art. 14, comma 14, 14-ter e 18, della legge n. 246 del 2005 per genericita' dei principi e criteri direttivi e per l'assenza di indicazione di oggetti definiti e, per l'effetto, non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo n. 213 del 2010 nella parte in cui modifica il decreto legislativo n. 179 del 2009 espungendo dalle norme mantenute in vigore il decreto legislativo n. 43 del 1948 per mancanza di una valida delega e contrarieta' alla riserva di legge. Sospende il processo e ordina la trasmissione degli atti alla Corte Costituzionale. Dispone che l'ordinanza, di cui viene data lettura in udienza alla presenza delle parti, sia integralmente notificata e comunicata alle parti non presenti e che sia altresi' notificata al Presidente del Consiglio dei ministri e comunicata ai Presidenti della Camera e del Senato della Repubblica. Manda alla Cancelleria per quanto di competenza. Treviso, 9 maggio 2012 Il Giudice: Rossi