P. Q. M. 1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art 1, secondo comma, della legge n. 148 del 14 settembre 2011, con la quale e' stato convertito, con modificazioni, il decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011, per contrasto con gli articoli 72, primo e quarto comma e 77, secondo comma, della Costituzione; 2) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo n. 155 del 7 settembre 2012, limitatamente all'inclusione del Tribunale di Saluzzo e della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Saluzzo nell'elenco della tabella A), per contrasto con l'art. 76 della Costituzione; 3) Sospende il processo e dispone la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale; 4) Sospende provvisoriamente nei confronti dei ricorrenti l'efficacia della nota a firma congiunta del Presidente della Corte d'Appello di Torino e del Procuratore Generale presso la medesima Corte del 17 ottobre 2012, n. prot. 5357/2012, della nota a firma congiunta dei dirigenti amministrativi della Corte d'Appello di Torino e della Procura Generale presso la medesima Corte del 22 ottobre 2012, n. prot. 5454/2012/S/15.2, della nota del Ministero della Giustizia - Direzione Generale del personale e della formazione del 15 ottobre 2012, n. prot. 5116 nonche' di tutti gli altri atti preordinati, consequenziali e connessi a quelli precedentemente indicati. Saluzzo, 4 aprile 2013 Il giudice: Boetti