P. Q. M. 
 
    1) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art 1, secondo comma, della legge
n. 148 del 14 settembre 2011, con la quale e' stato  convertito,  con
modificazioni, il decreto-legge  n.  138  del  13  agosto  2011,  per
contrasto con gli articoli 72, primo e quarto  comma  e  77,  secondo
comma, della Costituzione; 
    2) Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione
di legittimita' costituzionale dell'art. 1 del decreto legislativo n.
155 del 7 settembre 2012, limitatamente all'inclusione del  Tribunale
di Saluzzo e della Procura della Repubblica presso  il  Tribunale  di
Saluzzo nell'elenco della tabella A), per  contrasto  con  l'art.  76
della Costituzione; 
    3) Sospende il processo e dispone la trasmissione degli atti alla
Corte costituzionale; 
    4)  Sospende  provvisoriamente  nei  confronti   dei   ricorrenti
l'efficacia della nota a firma congiunta del Presidente  della  Corte
d'Appello di Torino e del Procuratore  Generale  presso  la  medesima
Corte del 17 ottobre 2012, n. prot. 5357/2012,  della  nota  a  firma
congiunta dei  dirigenti  amministrativi  della  Corte  d'Appello  di
Torino e della Procura Generale  presso  la  medesima  Corte  del  22
ottobre 2012, n. prot. 5454/2012/S/15.2,  della  nota  del  Ministero
della Giustizia - Direzione Generale del personale e della formazione
del 15 ottobre 2012, n. prot. 5116 nonche' di tutti  gli  altri  atti
preordinati,  consequenziali  e  connessi  a  quelli  precedentemente
indicati. 
      Saluzzo, 4 aprile 2013 
 
                         Il giudice: Boetti