P.Q.M. 
 
    Ritiene quindi di rimettere, d'ufficio, a quest'Ecc.ma Corte, per
violazione dei parametri Costituzionali sopraenunciati, la  questione
di incostituzionalita' che non gli appare  manifestamente  infondata,
per constasto con l'art. 3 Cost. per  manifesta  irragionevolezza  ed
arbitrarieta', del combinato disposto dell'art. 5 comma  2°  legge  3
aprile 2001 n. 142 e dell'art. 2533 comma 3° CC, nella parte  in  cui
non prevede, in caso di licenziamento del  socio  lavoratore  che  si
applicano le disposizioni di cui agli articoli  409  e  seguenti  del
codice di procedura civile, ma prevede che «Restano di competenza del
giudice civile ordinario  le  controversie  tra  soci  e  cooperative
inerenti al rapporto associativo» e che «Contro la  deliberazione  di
esclusione il socio  puo'  proporre  opposizione  al  tribunale,  nel
termine di sessanta giorni dalla comunicazione». 
    La questione  prospettata  e'  rilevante  nella  presente  causa,
perche' questo giudice, in  caso  di  accoglimento  della  questione,
dovra' rimettere, ex  art.  426  cpc,  la  causa  definitivamente  al
giudice del lavoro gia' dichiaratosi incompetente. 
    Va, quindi, disposta la sospensione del presente giudizio e vanno
disposti, a cura della cancelleria, gli incombenti, di  cui  all'art.
23 legge n. 87/1953. 
 
        Torino, addi' 17 giugno 2013 
 
                         Il giudice: Toscano