P. Q. M. 
 
    Visti l'art.  23  della  legge  11  marzo  1953  n.  87  e  norme
integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, e l'art.
1 della legge costituzionale 9 febbraio 1948 n. 1; 
    Solleva in riferimento all'art. 25 comma 2°  Cost.  questione  di
legittimita' costituzionale dell'art. 612-bis c.p. nei termini  sopra
indicati; 
    Ordina la sospensione del giudizio in corso per  pregiudizialita'
costituzionale, disponendo l'immediata trasmissione degli  atti  alla
Corte costituzionale. 
      Alcamo, 24 giugno 2013 
 
                        Il Giudice: Satariano