P. Q. M. 
 
    Il  Tribunale  Amministrativo  Regionale  per  l'Abruzzo  sezione
staccata di Pescara (Sezione Prima) riservata ogni altra pronuncia in
rito,  nel  merito  e  sulle  spese,   ritenuta   rilevante   e   non
manifestamente infondata la questione di legittimita'  costituzionale
dell'art. 6 comma 2-bis della  L.R.  Abruzzo  n.  78  del  1978,  per
contrasto con l'art. 38 della Costituzione, commi 3 e 4, a mente  dei
quali «Gli inabili ed  i  minorati  hanno  diritto  all'educazione  e
all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo  articolo
provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»; e
per contrasto con l'art. 10 della Costituzione,-  in  relazione  alla
Convenzione  delle  Nazioni  Unite  sui  diritti  delle  persone  con
disabilita', adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite  il
13 dicembre 2006, entrata in vigore sul  piano  internazionale  il  3
maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva  dall'Italia  con  legge  3
marzo 2009, n. 18, il cui art.  24  statuisce  che  gli  Stati  Parti
«riconoscono   il   diritto    delle    persone    con    disabilita'
all'istruzione». 
    Visto l'art.. 23 della legge n. 87/1953; 
    Visto l'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948; 
    Sospende il giudizio e dispone la  immediata  trasmissione  degli
atti alla Corte costituzionale. 
    Ordina che, a cura della Segreteria, la  presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa e al  Presidente  della  Giunta  della
Regione  Abruzzo  e  sia  comunicata  al  Presidente  del   Consiglio
regionale dell'Abruzzo. 
    Cosi' deciso in Pescara nella camera di consiglio  del  giorno  9
gennaio 2014 e del  giorno  6  febbraio  2014  con  l'intervento  dei
magistrati: 
 
                   Michele Eliantonio, Presidente 
 
 
                      Dino Nazzaro, Consigliere 
 
 
           Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore