P. Q. M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo sezione staccata di Pescara (Sezione Prima) riservata ogni altra pronuncia in rito, nel merito e sulle spese, ritenuta rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 6 comma 2-bis della L.R. Abruzzo n. 78 del 1978, per contrasto con l'art. 38 della Costituzione, commi 3 e 4, a mente dei quali «Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale. Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato»; e per contrasto con l'art. 10 della Costituzione,- in relazione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilita', adottata dall'Assemblea generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, entrata in vigore sul piano internazionale il 3 maggio 2008 e ratificata e resa esecutiva dall'Italia con legge 3 marzo 2009, n. 18, il cui art. 24 statuisce che gli Stati Parti «riconoscono il diritto delle persone con disabilita' all'istruzione». Visto l'art.. 23 della legge n. 87/1953; Visto l'art. 1 della legge costituzionale n. 1/1948; Sospende il giudizio e dispone la immediata trasmissione degli atti alla Corte costituzionale. Ordina che, a cura della Segreteria, la presente ordinanza sia notificata alle parti in causa e al Presidente della Giunta della Regione Abruzzo e sia comunicata al Presidente del Consiglio regionale dell'Abruzzo. Cosi' deciso in Pescara nella camera di consiglio del giorno 9 gennaio 2014 e del giorno 6 febbraio 2014 con l'intervento dei magistrati: Michele Eliantonio, Presidente Dino Nazzaro, Consigliere Massimiliano Balloriani, Consigliere, Estensore