P. Q. M. 
 
    Visto l'art. 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata,  ai  fini  del
giudizio  in  corso,  la  questione  di  legittimita'  costituzionale
dell'art. 2, commi 2-bis e 2-ter, della legge 24 marzo  2001  n.  89,
come modificata  dall'art.  55  del  d.l.  22  giugno  2012,  n.  83,
convertito nella legge 7 agosto 2012 n. 134, nella parte  in  cui  si
applicano anche ai procedimenti di equa  riparazione  previsti  dalla
stessa legge n. 89 del 2001, per contrasto con gli artt. 111  secondo
comma, 117 primo comma, e 3 primo comma Cost.; 
    Dispone  l'immediata   trasmissione   degli   atti   alla   Corte
costituzionale e sospende il giudizio in corso; 
    Ordina che, a cura della Cancelleria, la presente  ordinanza  sia
notificata alle parti in causa, nonche' al Presidente  del  Consiglio
dei ministri, e comunicata ai Presidenti della Camera dei Deputati  e
del Senato della Repubblica. 
        Firenze, 1° ottobre 2013 
 
                        Il Presidente: Paparo