P.Q.M. 
 
    Visti gli artt.134 della Costituzione e 23 della legge  11  marzo
1953 n. 87; 
    Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di
legittimita' costituzionale dell'art. 1 della  legge  n.  81/2014  di
conversione  del  decreto-legge  31  marzo  2014,  n.   52,   recante
disposizioni  urgenti  in  materia  di  superamento  degli   ospedali
psichiatrici  giudiziari,  nelle  parti   in   cui   stabilisce   che
l'accertamento della pericolosita' sociale "e' effettuato sulla  base
delle qualita' soggettive della persona e senza  tenere  conto  delle
condizioni di cui all'articolo 133,  secondo  comma,  numero  4,  del
codice penale" e che "non costituisce elemento idoneo a sopportare il
giudizio di pericolosita'  sociale  la  sola  mancanza  di  programmi
terapeutici individuali", per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 4, 25,
27, 29, 30, 31, 32, 34, 77 e 117 della Costituzione, nei sensi di cui
in motivazione. 
    Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e  la
sospensione del giudizio in corso. 
    Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza  sia
notificata all'interessato, al P.M. ed al  Presidente  del  Consiglio
dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera
dei deputati. 
        Messina, 16 luglio 2014 
 
     Il Presidente ed il Magistrato di Sorveglianza coestensori 
                         Mazzamuto - Ioppolo