P.Q.M. Visti gli artt.134 della Costituzione e 23 della legge 11 marzo 1953 n. 87; Dichiara rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimita' costituzionale dell'art. 1 della legge n. 81/2014 di conversione del decreto-legge 31 marzo 2014, n. 52, recante disposizioni urgenti in materia di superamento degli ospedali psichiatrici giudiziari, nelle parti in cui stabilisce che l'accertamento della pericolosita' sociale "e' effettuato sulla base delle qualita' soggettive della persona e senza tenere conto delle condizioni di cui all'articolo 133, secondo comma, numero 4, del codice penale" e che "non costituisce elemento idoneo a sopportare il giudizio di pericolosita' sociale la sola mancanza di programmi terapeutici individuali", per contrasto con gli artt. 1, 2, 3, 4, 25, 27, 29, 30, 31, 32, 34, 77 e 117 della Costituzione, nei sensi di cui in motivazione. Ordina la trasmissione degli atti alla Corte costituzionale e la sospensione del giudizio in corso. Dispone che, a cura della Cancelleria, la presente ordinanza sia notificata all'interessato, al P.M. ed al Presidente del Consiglio dei ministri e sia comunicata ai Presidenti del Senato e della Camera dei deputati. Messina, 16 luglio 2014 Il Presidente ed il Magistrato di Sorveglianza coestensori Mazzamuto - Ioppolo